Lo statuto di AIDE
Art. 1
È costituita l’”Associazione Italiana Dislipidemie Ereditarie”, con sede legale in Cascina (Pisa) via dell’Arno, 18.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente fini solidaristici, fornendo informazioni, sostenendo moralmente e concretamente, direttamente o indirettamente, tutte le persone affette da malattie croniche del
metabolismo. Si propone inoltre di collaborare e promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca rivolta alla cura delle suddette malattie.
Art. 3
L’Associazione è composta da soci effettivi e soci onorari. Sono soci effettivi quanti hanno poteri e responsabilità sociali, costituendo le assemblee ordinarie dell’Associazione godendo dell’elettorato attivo e passivo. Sono soci
onorari quanti avranno svolto all’interno e all’esterno dell’Associazione attività ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo. L’attività svolta dai soci è volontaria e gratuita.
Art. 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; dai contributi di enti, di privati, di associazioni, da lasciti o donazioni, da oblazioni e da occasionali attività aventi
lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
Art. 5
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Spetta all’assemblea
generale dei soci la ratifica dell’accoglimento della domanda di ammissione. Le cariche e tutte le attività all’interno dell’associazione sono svolte a titolo volontario e gratuito. E’ fatto assolutamente divieto distribuire utili,
anche in caso di scioglimento dell’associazione
Art. 6
La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali dell’associazione, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome
dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’Associazione aderisce. In caso di inosservanza di tali regole, l’assemblea generale dei soci ha il potere di procedere alla sospensione,
radiazione o espulsione degli associati.
Art. 7
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
•Per dimissioni volontarie a mezzo lettera raccomandata;
•Per morosità, il socio che non provvederà al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’Associazione;
•Per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o non rispetti la norma riguardante la gratuità della propria attività sociale. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall’assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.
Art. 8
Gli organi sociali sono:
•L’assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria
•Il Presidente
•Il Consiglio Direttivo
Art. 9
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci
in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.
Art. 10
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà entro il 31 Marzo di ogni anno per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso. La convocazione dell’assemblea, oltre che
dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento
della richiesta, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 11
La convocazione dell’assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci. Tanto l’assemblea ordinaria che quella
straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Art. 12
Spetta all’assemblea dei soci:
• Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
• Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
• Ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l’approvazione.
• Ammettere, sospendere, radiare, espellere gli associati
Art. 13
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5
dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo 11 membri. L’elezione avverrà a scrutinio segreto da parte dei soci effettivi. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente,
il Segretario e tutti gli altri incarichi che si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo
si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. Le cariche nel Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.
Art. 15
Spetta al Consiglio Direttivo:
•Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
•Proporre all’assemblea l’esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
•Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale;
•Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
•Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, almeno una volta all’anno, convocare l’assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
•Programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’assemblea;
•Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari.
•Le deliberazioni di ammissione, sospensione, radiazione o espulsione dei soci, proposte dal Consiglio Direttivo, debbono essere ratificate dall’assemblea generale dei soci
Art. 16
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 C.C.
Art. 17
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo
stesso.
Art. 18
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere o collaborando con lo stesso cura l’amministrazione
dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione, alle entrate ed alle uscite eseguendo i vari mandati del Consiglio Direttivo.
Art. 19
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
Art. 20
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo che adotta all’inizio dell’anno.
Art. 21
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei 4/5 dell’assemblea dei soci effettivi, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
Art. 22
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è destinato ad altre organizzazioni similari, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della legge n° 266/91
Art. 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile
Il presente statuto è stato letto, approvato e sottoscritto dai “Soci Fondatori” il giorno: 20/01/2001
Sono state apportate integrazioni agli art: 1, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 22 con l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci, con le modalità previste dall’art. 13, il giorno: 18/10/2005
Il Segretario: Antonio Talluri
Il Presidente: Franco Salvini